Cassation court dismisses appeal against parole officer's rejection of work permit due to recidivism prevention focus.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The parole officer rejected the request for a mobile work permit outside the residence, citing incompatibility with control needs under Article 47 of the Penal Code. The appellant argued economic hardship but failed to address the statutory requirement to prevent recidivism, which the court deemed the sole valid ground for the decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47, commi 5 e 6, ord. pen.; The court must strictly apply the preventive purpose of recidivism prevention when evaluating work permits under alternative measures, rejecting arguments based solely on economic difficulties.
Parole chiave
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VESE ORDINANZA Mayer Nancy, nata a Udine il 29/07/1991 avverso il decreto del 04/06/2025 del Magistrato di sorveglianza di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Esaminato il reclamo - riqualificato come ricorso per cassazione - proposto dal difensore di Nancy Mayer, ammessa alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, avverso il decreto con cui in data 4.6.2025 il Magistrato di sorveglianza di Venezia ha rigettato una istanza di autorizzazione a svolgere un’attività lavorativa ambulante in comuni diversi da quelli di residenza; Premesso che l’istanza è stata rigettata, in quanto l’attività lavorativa in essa indicata è stata ritenuta incompatibile con le esigenze di controllo sottese alla misura alternativa;
Rilevato che il ricorso non confuta sostanzialmente questa motivazione, ma adduce piuttosto le difficoltà economiche della condannata, senza confrontarsi con il diverso fondamento delle prescrizioni previste dall’art. 47, commi quinto e sesto, ord. pen., che rimandano alla prevenzione del pericolo di recidiva; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 04/12/2025 Il Con