Court dismisses appeal against execution judge's refusal to re-evaluate confiscation value due to procedural repetition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The execution judge previously rejected a request to determine the value of assets for preventive confiscation, citing the repetition of similar requests already dismissed in prior execution incidents. The court found no violation of the right to defense because the lower court explicitly referenced and analyzed the specific reasons for rejecting those earlier identical requests rather than merely referring to them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 68 c.p.c.: The appeal is inadmissible when the execution judge, in rejecting a request to determine asset value for preventive confiscation, specifically analyzes the grounds for dismissing identical prior requests, thereby ensuring the right to defense is not violated.
Parole chiave
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VESE ORDINANZA Teia Claudio, nato a Udine il 12/04/1958 avverso l'ordinanza del 06/05/2025 del Tribunale di Pordenone dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Claudio Teia avverso l’ordinanza con cui in data 6.5.2025 il Tribunale di Pordenone, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile una istanza presentata in relazione alla misura di prevenzione della confisca disposta nei confronti del condannato; Letta, altresì, la memoria difensiva trasmessa in cancelleria successivamente alla fissazione della data per la decisione in camera di consiglio; Rilevato, in particolare, che la decisione impugnata ha dichiarato inammissibile l’istanza di determinare il valore dei beni da sottoporre alla confisca di prevenzione (onde contenere l’ablazione entro il valore fissato dal provvedimento dispositivo della confisca), rilevando che si tratta della riproposizione di analoghe e numerose istanze già devolute in precedenti incidenti di esecuzione;
Considerato che il ricorso censura che il giudice dell’esecuzione non abbia precisamente indicato a quali suoi provvedimenti precedenti si riferisse la motivazione per relationem, laddove in realtà l’ordinanza non si è limitata a rinviare a decisioni pregresse ma ha specificamente ripercorso, nel merito, i motivi per cui erano state disattese le istanze di identico tenore, sicché nessuna lesione del diritto di difesa – che il ricorrente ha invece lamentato – si è determinata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/2