Cassation appeal dismissed for being personally filed by the appellant instead of by a qualified defense lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appellant's cassation appeal inadmissible because it was filed personally rather than by a qualified defense lawyer. The appellant had previously requested alternative measures, which were rejected by the surveillance court, prompting this direct appeal. The court ruled that under the amended Criminal Procedure Code, such appeals must be signed by a registered defense attorney to avoid inadmissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 571, cod. proc. pen.: A cassation appeal against any judicial decision must be filed by a qualified defense lawyer; personal filing by the party renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
VESE ORDINANZA Pascazio Alessio, nato a Bari il 30/01/1986 avverso l'ordinanza del 03/06/2025 del Tribunale di sorveglianza di Bari udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Rilevato che avverso l’ordinanza con cui in data 3.6.2025 il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato una istanza di applicazione delle misure alternative dell’affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare, Alessio Pascazio ha proposto ricorso per cassazione personalmente; Considerato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 – 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigli