Cassation court dismisses appeal against probation service assignment rejection due to insufficient argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Rosario Moschitta inadmissible against the probation court's refusal of a social service assignment. The court found the appeal failed to address the specific reasons for rejection, namely the offender's lack of awareness regarding past conduct and a subsequent oral warning for violence against an ex-partner. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a probation court decision is inadmissible if it does not specifically confront the motivation of the contested order and merely reiterates elements already considered or cites irrelevant factors without demonstrating a violation of law.
Parole chiave
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VESE ORDINANZA Moschitta Rosario, nato a Catania il 11/04/1966 avverso l'ordinanza del 28/05/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Rosario Moschitta avverso l’ordinanza con cui in data 28.5.2025 il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha rigettato un’istanza di affidamento in prova al servizio sociale; Rilevato che la decisione impugnata si fonda, da un lato, sulle risultanze della relazione dell’UEPE, nella quale si evidenzia un atteggiamento insufficiente del condannato circa la consapevolezza delle proprie precedenti condotte, e, dall’altro, sulla circostanza che Moschitta abbia ricevuto, in epoca successiva ai fatti in esecuzione, un avviso orale per violenza nei confronti della ex convivente, laddove tra i reati in esecuzione vi sono anche quelli di atti persecutori e di lesioni;
Considerato che il sintetico ricorso non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato e lamenta genericamente violazione di legge e vizio di motivazione che non dimostra, limitandosi a richiamare elementi già presi in considerazione e ritenuti recessivi dal Tribunale di sorveglianza (la disponibilità di un’attività lavorativa) ovvero elementi inconferenti (la mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata); Ritenuto, pertanto, che il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/2025