Italian court dismisses appeal regarding mafia continuity law application for contingent murder motives.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible against a lower court's rejection of a continuity request under Article 416-bis of the Penal Code. The appellant argued that the execution of the crime was solely due to contingent jealousy rather than the clan's original intent, yet the appellate court found these motives unforeseeable at the time of joining the organization. Consequently, the court ruled the appeal manifestly unfounded, emphasizing that the appellant's prior role in drug trafficking did not imply premeditation for such extraneous reasons.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 416-bis c.p.; Art. 575 c.p.: The continuity of a mafia-type association is not established when the specific criminal act was committed for contingent and unforeseeable personal motives unrelated to the organization's original intent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
VESE ORDINANZA Prisco Ciro, nato a Napoli il 08/05/1972 avverso l'ordinanza del 25/06/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Ciro Prisco avverso l’ordinanza con cui in data 6.5.2025 la Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato un’istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., commesso fino al febbraio 2009, e il reato di cui all’art. 575 cod. pen., commesso il 4.4.2008; Rilevato che il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza sulla base del fatto che in cognizione si è accertato che l’omicidio era stato deciso per motivi contingenti, nient’affatto pertinenti con l’attività della cosca Aprea cui aderiva Prisco, e cioè per ragioni di gelosia e di “rispetto”, che non potevano essere preventivate al momento dell’adesione del condannato all’associazione, a maggior ragione perché il soggetto ucciso da Prisco era persona diversa da quella che si era stabilito di eliminare;
Dato atto che il ricorso censura che non sia stato considerato che l’omicidio è avvenuto comunque ad opera del clan Aprea e che solo per motivi contingenti gli esecutori avevano poi colpito anche il fratello della vittima designata; Considerato, tuttavia, che, anche a tenere presente questa prospettazione, il ricorso non spiega affatto perché si dovrebbe ritenere che Prisco, aderendo precedentemente al clan Aprea (nel quale, peraltro, egli aveva mansioni di addetto allo spaccio di sostanze stupefacenti), avesse già previsto e voluto un omicidio estemporaneo per motivi di gelosia;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12