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Ordinanza — n. 7428/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding continuity of sexual violence crimes against minors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7428/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the Milan Court of Appeal's rejection of a request to apply the continuity rule for two sexual offenses against minors. The lower court found the defendant's conduct, characterized by different victims and distinct modalities, indicative of sexual deviance rather than a single criminal project. The Court affirmed that chronological proximity alone is insufficient to establish continuity without proof of a unified criminal intent.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 100 c.p.; Art. 101 c.p.: For the application of the continuity rule, chronological proximity is insufficient without evidence of a unified criminal project or habitual criminal choice.

Parole chiave

Generato dall'IA
continuity of crimes sexual violence against minors unified criminal project judicial execution inadmissible appeal

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 100 c.p.
Art. 101 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
D. 1 n. 35806 del 20/4/2016
D. 5 n. 21326 del 6/5/2010
D. 247356– 01

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Testo completo

!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7428/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 24/02/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 17618/2025* * CC 04/12/2025* * Relatore * 25890/2025* * MONACO* ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a Milano il 15/04/1993avverso l ordinanza del 11/06/2025 della Corte d appello di Milanodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO* il ricorso proposto dal difensore di * * avverso l ordinanzacon cui in data 11.6.2025 la Corte d appello di Milano in funzione di giudice dell esecuzioneha rigettato una istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra due reati diviolenza sessuale in danno di minori di anni dieci commessi tra gennaio e giugno del 2018e un reato di violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione commesso dall istantenel settembre del 2018 quando veniva trovato in compagnia di due minorenni.Rilevato che la motivazione del rigetto dell istanza si fonda sulla eterogeneità dei reatisul fatto che le minori dell ultimo episodio erano diverse da quelle dei primi episodi ciò chesecondo il giudice dell esecuzione rende irrilevante la contiguità cronologica esull osservazione che le modalità di commissione dei fatti non siano analogheConsiderato che da tali premesse la Corte d appello fa adeguatamente discendere laconclusione che la prospettazione secondo cui a settembre del 2018 il condannato volessecompiere una violenza sessuale sia una congettura indimostrata sicché è del tuttoragionevole ritenere che si è trattato di una condotta riconducibile ad una devianza sessualeevidenziata nella stessa consulenza di parte che non è al tempo stesso indice rivelatore diun disegno preordinatoRilevato che il ricorso avversa l ordinanza richiamando genericamente il datocronologico e il disturbo pedofilico del condannato e così rendendo evidente che si basi suuna diversa lettura degli elementi di fatto già disattesi dal giudice dell esecuzione conmotivazione non manifestamente illogica né contraddittoriaRitenuto invece che l ordinanza impugnata abbia fatto corretta applicazione delprincipio secondo cui per l applicazione della disciplina del reato continuato non è sufficienteil mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti in quanto indice sintomatico nondi attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un abitualità criminosa e di scelte divita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti cfr. * 1 n. 35806del 20/4/2016 D * * 267580 – 01 * 5 n. 21326 del 6/5/2010 * * 247356– 01Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della * delle ammende* che deve disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimento sianoomesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art. 52 D. * 196/03 in quantodisposto d ufficio e/o imposto dalla leggeCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7428/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 24/02/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 17618/2025* * CC 04/12/2025* * Relatore * 25890/2025* * MONACO* ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a Milano il 15/04/1993avverso l ordinanza del 11/06/2025 della Corte d appello di Milanodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO* il ricorso proposto dal difensore di * * avverso l ordinanzacon cui in data 11.6.2025 la Corte d appello di Milano in funzione di giudice dell esecuzioneha rigettato una istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra due reati diviolenza sessuale in danno di minori di anni dieci commessi tra gennaio e giugno del 2018e un reato di violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione commesso dall istantenel settembre del 2018 quando veniva trovato in compagnia di due minorenni.Rilevato che la motivazione del rigetto dell istanza si fonda sulla eterogeneità dei reatisul fatto che le minori dell ultimo episodio erano diverse da quelle dei primi episodi ciò chesecondo il giudice dell esecuzione rende irrilevante la contiguità cronologica esull osservazione che le modalità di commissione dei fatti non siano analogheConsiderato che da tali premesse la Corte d appello fa adeguatamente discendere laconclusione che la prospettazione secondo cui a settembre del 2018 il condannato volessecompiere una violenza sessuale sia una congettura indimostrata sicché è del tuttoragionevole ritenere che si è trattato di una condotta riconducibile ad una devianza sessualeevidenziata nella stessa consulenza di parte che non è al tempo stesso indice rivelatore diun disegno preordinatoRilevato che il ricorso avversa l ordinanza richiamando genericamente il datocronologico e il disturbo pedofilico del condannato e così rendendo evidente che si basi suuna diversa lettura degli elementi di fatto già disattesi dal giudice dell esecuzione conmotivazione non manifestamente illogica né contraddittoriaRitenuto invece che l ordinanza impugnata abbia fatto corretta applicazione delprincipio secondo cui per l applicazione della disciplina del reato continuato non è sufficienteil mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti in quanto indice sintomatico nondi attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un abitualità criminosa e di scelte divita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti cfr. * 1 n. 35806del 20/4/2016 D * * 267580 – 01 * 5 n. 21326 del 6/5/2010 * * 247356– 01Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della * delle ammende* che deve disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimento sianoomesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art. 52 D. * 196/03 in quantodisposto d ufficio e/o imposto dalla legge *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 04/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 04/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E *