Italian Supreme Court dismisses appeal claiming total mental incapacity due to lack of expert scientific support.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant challenged a seven-year prison sentence for murder, arguing the defendant should have been found totally incapable of intent and will due to a mental defect. The court rejected this, noting the lower court's expert confirmed only partial impairment based on a sound assessment, and the appeal offered no scientific evidence to contradict this finding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 52 D.Lgs. 196/2003; Art. 600 c.p.p.: An appeal challenging a finding of partial mental incapacity is inadmissible if it merely reinterprets expert conclusions without supporting scientific evidence or qualified arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7426/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 24/02/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 17610/2025* * CC 04/12/2025* * Relatore * 25731/2025* * MONACO* ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato * * * il 15/05/1957avverso la sentenza del 12/05/2025 della Corte d appello di Romadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO* il ricorso proposto dal difensore di * * avverso la sentenza concui in data 12.5.2025 la Corte d appello di Roma ha confermato la sentenza in data 2.7.2024del Tribunale di * di condanna alla pena di sette anni di reclusione per il reato ditentato omicidio previo riconoscimento del vizio parziale di mente* che l unico motivo di ricorso censura che all imputato non sia statariconosciuta la totale incapacità di intendere e di volereRilevato a tal proposito che la Corte d appello ha dato atto che il perito nominato daltribunale aveva concluso che la capacità di intendere e di volere dell imputato al momentodel fatto fosse solo parzialmente scemata e ne ha confermato le conclusioni già fatte propriedal giudice di primo grado in quanto rese all esito di un accertamento immune da viziConsiderato che di contro il ricorso contiene non più che la apodittica prospettazionedi una reinterpretazione delle conclusioni del perito ma senza alcun supporto di tiposcientifico ovvero di argomentazioni di segno contrario provenienti da fonti qualificateRitenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quantomanifestamente infondato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende* che deve disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimento sianoomesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art. 52 D. * 196/03 in quantodisposto d ufficio e/o imposto dalla leggeCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7426/2026196/2003 e ss.mm.
Roma lì 24/02/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 17610/2025* * CC 04/12/2025* * Relatore * 25731/2025* * MONACO* ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato * * * il 15/05/1957avverso la sentenza del 12/05/2025 della Corte d appello di Romadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO* il ricorso proposto dal difensore di * * avverso la sentenza concui in data 12.5.2025 la Corte d appello di Roma ha confermato la sentenza in data 2.7.2024del Tribunale di * di condanna alla pena di sette anni di reclusione per il reato ditentato omicidio previo riconoscimento del vizio parziale di mente* che l unico motivo di ricorso censura che all imputato non sia statariconosciuta la totale incapacità di intendere e di volereRilevato a tal proposito che la Corte d appello ha dato atto che il perito nominato daltribunale aveva concluso che la capacità di intendere e di volere dell imputato al momentodel fatto fosse solo parzialmente scemata e ne ha confermato le conclusioni già fatte propriedal giudice di primo grado in quanto rese all esito di un accertamento immune da viziConsiderato che di contro il ricorso contiene non più che la apodittica prospettazionedi una reinterpretazione delle conclusioni del perito ma senza alcun supporto di tiposcientifico ovvero di argomentazioni di segno contrario provenienti da fonti qualificateRitenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quantomanifestamente infondato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende* che deve disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimento sianoomesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art. 52 D. * 196/03 in quantodisposto d ufficio e/o imposto dalla legge *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 04/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 04/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E *