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Ordinanza — n. 7425/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against execution order rejecting request for continued crimes due to lack of premeditation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7425/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals inadmissible, ordering the appellants to pay court costs and fines. The lower court rejected a request to apply the rule of continued crimes to multiple thefts based on chronological and geographical distance, finding no evidence of a premeditated criminal design. The Court upheld this decision, noting that the defense's alternative theory of an association crime had already been excluded during the trial, leaving the appellants with a more favorable outcome than sought.

Regesto Legislator

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Art. 10 c.p.; Art. 60 c.p.: The requirement of a unified criminal design for continued crimes must be verified with deep analysis in execution proceedings, and mere temporal or geographical proximity is insufficient without proof of premeditation at the time of the first offense.

Parole chiave

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continued crimes criminal design execution proceedings premeditation inadmissible appeal theft offenses geographical distance furti connessi

Disposizioni normative citate

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Art. 10 c.p.
Art. 60 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, D'Andrea
Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo
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Testo completo

VESE ORDINANZA Massa Valentino, nato a CUNEO il 29/04/1994 Renard Roberto, nato a SANREMO il 08/02/1973 avverso la sentenza del 26/06/2025 del Tribunale di La Spezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminati i ricorsi proposti dal difensore di Valentino Massa e Roberto Renard avverso l’ordinanza con cui in data 26.6.2025 il Tribunale di La Spezia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato una istanza di applicazione della disciplina del reato continuato ai reati giudicati con due sentenze di condanna irrevocabili; Premesso che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D’Andrea, Rv. 275222 – 01);

Rilevato che l’ordinanza impugnata ha rigettato l’istanza, relativa a più reati di furto (alcuni dei quali già unificati in cognizione sotto il vincolo della continuazione, commessi tra il 20.6.2012 e il 26.2.2014, e un altro, giudicato separatamente, commesso il 21.7.2015), in ragione della distanza cronologica e geografica dei fatti (commessi in due regioni differenti) e dell’assenza di elementi che consentano di ricondurli ad un preordinato disegno anziché ad uno stile di vita improntato al delitto; Considerato che i ricorsi avversano la decisione, valorizzando la circostanza che inizialmente fosse stato contestato il reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti sul territorio nazionale;

Ritenuto, tuttavia, che tale ipotesi di reato è stata infine esclusa nella fase della cognizione, sicché non è possibile dare ingresso alla prospettazione difensiva, la quale si fonda su un elemento di lettura dei fatti che non ha trovato convalida nel giudizio di merito, ove pertanto i ricorrenti hanno conseguentemente già ricevuto un trattamento più favorevole; Considerato, invece, che l’ordinanza impugnata abbia fatto corretta applicazione del principio secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica non solo della sussistenza di concreti indicatori, ma anche del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01); Ritenuto, quindi, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, in quanto si risolvono sostanzialmente nella sollecitazione di una non consentita lettura alternativa degli elementi di fatto posti a base della decisione impugnata, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a