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Ordinanza — n. 7420/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming lack of reasoning for denying generic mitigating circumstances in sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7420/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Mario Bonsignore inadmissible regarding his challenge to the appellate court's sentencing reduction. Bonsignore argued the lower court failed to provide specific reasoning for denying generic mitigating circumstances, while the appellate court cited his prior criminal history and lack of positive elements. The supreme court upheld the denial, ruling that a single preponderant factor under Article 133 of the Penal Code justifies rejecting such circumstances without exhaustive detail.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The court may legitimately deny generic mitigating circumstances by referencing a single preponderant factor or the absence of positive elements, without requiring an exhaustive enumeration of all relevant circumstances.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances lack of reasoning Article 133 Penal Code criminal sentencing reduction appeal inadmissibility circostanza attenuante risarcimento alle vittime di reati obbligo di ridurre il danno

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Ritenuto, pertanto, che la Corte territoriale abbia fatto corretta applicazione del principio secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con il richiamo anche a un solo elemento, tra quelli indicati dall’art. 133 cod.
d. lgs. n. 159 del 2001, art. 75, comma 2
E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Mario Bonsignore avverso la sentenza con cui in data 5.5.2025 la Corte d’appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Imperia del 20.3.2023, ha ridotto la pena inflittagli per due reati di cui all’art. 75, comma 2, d.
art. 133 cod. pen
Ritenuto, pertanto, che la Corte territoriale abbia fatto corretta applicazione del principio secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con il richiamo anche a un solo elemento, tra quelli indicati dall’art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano
pen., che consideri preponderante ai fini del diniego del beneficio (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli
279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 4, n. 32872 dell'8/6/2022, Guarnieri
Sez. 1, n. 39566 del 16/2/2017, Starace
Sez. 1, n. 39566 del 16/2/2017, Starace, Rv.
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Testo completo

VESE ORDINANZA Bonsignore Mario, nato a Bari il 07/05/1966 avverso la sentenza del 05/05/2025 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Mario Bonsignore avverso la sentenza con cui in data 5.5.2025 la Corte d’appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Imperia del 20.3.2023, ha ridotto la pena inflittagli per due reati di cui all’art. 75, comma 2, d. lgs. n. 159 del 2001, rideterminandola nella misura di un anno e otto mesi di reclusione; Rilevato che il ricorso censura la mancanza di motivazione in ordine al diniego della concessione all’imputato delle circostanze attenuanti generiche; Considerato che, invece, la sentenza impugnata è provvista di ampia e condivisibile motivazione, con la quale vengono richiamati i numerosi, gravi e specifici precedenti penali, ritenuti indicativi della propensione dell’imputato alla violazione – come nel caso di specie – dei provvedimenti della pubblica autorità, nonché la mancanza di specifici elementi positivi valutabili in senso favorevole all’imputato e la irrilevanza delle circostanze evidenziate nell’atto di appello (la presunta ammissione di responsabilità, da intendersi quanto meno come probatoriamente superflua);

Ritenuto, pertanto, che la Corte territoriale abbia fatto corretta applicazione del principio secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con il richiamo anche a un solo elemento, tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen., che consideri preponderante ai fini del diniego del beneficio (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) e, comunque, con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 dell’8/6/2022, Guarnieri, Rv. 283489 – 01;

Sez. 1, n. 39566 del 16/2/2017, Starace, Rv. 270986 – 01). Ritenuto, quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è decis