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Ordinanza — n. 7418/2026 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal against execution judge's rejection of continuous crime claim due to lack of specific factual argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7418/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible against the execution judge's order rejecting a request to apply the rule of continuous crimes. The execution judge properly found that the twenty-year span and varied methods of commission negated a single criminal design, a factual assessment reviewable only if unmotivated. The appellant's generic arguments regarding crime typology failed to challenge the factual basis, leading to dismissal and costs.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.; Art. 601 c.p.: The requirement of a single criminal design in continuous crimes is a factual matter for the trial judge, reviewable on appeal only if the decision lacks adequate motivation; generic arguments challenging the factual assessment without specific confrontation render the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
continuous crimes criminal design execution judge factual assessment inadmissible appeal lack of motivation costs of proceedings reato continuato

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.
Art. 601 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018
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Testo completo

VESE ORDINANZA Perego Giuseppe, nato a Genova il 11/05/1977 avverso l'ordinanza del 11/06/2025 del Tribunale di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Giuseppe Perego avverso l’ordinanza con cui in data 18.6.2025 il Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato una istanza di applicazione della disciplina del reato continuato ai reati giudicati con undici sentenze di condanna irrevocabili; Premesso che, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D’Andrea, Rv. 275222 – 01);

Rilevato che il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza riguardante una pluralità di reati commessi nell’arco di venti anni e ha adeguatamente motivato le ragioni per cui, in ragione della distanza cronologica tra i fatti nonché della eterogeneità od occasionalità delle modalità della loro commissione, non sia ravvisabile un medesimo disegno criminoso; Considerato che il ricorso, di contro, avversa in modo generico l’ordinanza impugnata, richiamando a grandi linee la omogeneità tipologica di alcuni gruppi di reati che il giudice dell’esecuzione aveva in ogni caso preso in considerazione, sia pure per disattendere la prospettazione difensiva per il tramite di argomenti con cui il ricorrente comunque non si confronta;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto si risolve sostanzialmente nella sollecitazione di una non consentita lettura alternativa degli elementi di fatto posti a base della decisione impugnata, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 0