Cassation court dismisses appeal regarding extension of drug trafficking continuity due to continuous detention.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the request to extend the continuity of drug offenses. The Tribunal of Genoa denied the extension because the defendant was continuously detained between the prior and new offenses, and the latest incident involved small-scale trafficking rather than large quantities. The Court ruled that the lower judge's reasoning was adequate and logical, finding no error in the assessment of the defendant's continuous detention status as the binding factor.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 d.P.R. n. 309/1990; Art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990: The continuity of drug offenses may be established based on continuous detention, even if the specific quantities differ, provided the state of dependency serves as the unifying element.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7417/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 24/02/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 17583/2025* * CC 04/12/2025* * Relatore * 25367/2025* * MONACO* ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a Napoli il 06/09/1983avverso l ordinanza del 10/06/2025 del Tribunale di Genovadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO* il ricorso proposto dal difensore di * * avverso l ordinanza concui in data 12.6.2025 il Tribunale di Genova in funzione di giudice dell esecuzione harigettato un istanza di estendere la disciplina della continuazione già applicata in sedeesecutiva tra due reati di cui all art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ad una ulteriore condotta didetenzione illecita di sostanze stupefacenti di cui all art. 73 comma 5 dello stesso altresì la memoria difensiva trasmessa in cancelleria successivamente allafissazione della data per la decisione in camera di consiglioRilevato in primo luogo che il giudice dell esecuzione ha rigettato l istanza sulla basedella considerazione che tra il secondo dei reati già posti in continuazione commesso il17.4.2023 e quello più recente a cui si chiede di estendere la continuazione commesso il17.5.2024 l istante è stato pressoché ininterrottamente detenuto e che peraltro l ultimoepisodio riguarda un caso di piccolo spaccio laddove i precedenti avevano ad oggettocospicue quantità di drogaRilevato in secondo luogo che il giudice dell esecuzione ha fatto discendere dallapredetta osservazione anche la conseguenza che lo stato di tossicodipendenza delcondannato non valesse da solo come collante dei diversi reati a maggior ragione perché* ha subito un protratto e ininterrotto periodo di custodia cautelareRitenuto che si tratti di una motivazione complessivamente adeguata avversata dalricorso con doglianze in punto di fatto in quanto si limita a ribadire la sussistenza deimedesimi indici sintomatici a cui invece il giudice dell esecuzione in modo nient affattoillogico o contraddittorio non ha annesso rilievoRitenuto pertanto che il ricorso si risolve nella sollecitazione di una non consentitavalutazione alternativa degli elementi posti a base della decisione impugnata e che quindideve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della * delleammende* che deve disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimento sianoomesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art. 52 D. * 196/03 in quantodisposto d ufficio e/o imposto dalla leggeCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7417/2026196/2003 e ss.mm.
Roma lì 24/02/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 17583/2025* * CC 04/12/2025* * Relatore * 25367/2025* * MONACO* ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a Napoli il 06/09/1983avverso l ordinanza del 10/06/2025 del Tribunale di Genovadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO* il ricorso proposto dal difensore di * * avverso l ordinanza concui in data 12.6.2025 il Tribunale di Genova in funzione di giudice dell esecuzione harigettato un istanza di estendere la disciplina della continuazione già applicata in sedeesecutiva tra due reati di cui all art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ad una ulteriore condotta didetenzione illecita di sostanze stupefacenti di cui all art. 73 comma 5 dello stesso altresì la memoria difensiva trasmessa in cancelleria successivamente allafissazione della data per la decisione in camera di consiglioRilevato in primo luogo che il giudice dell esecuzione ha rigettato l istanza sulla basedella considerazione che tra il secondo dei reati già posti in continuazione commesso il17.4.2023 e quello più recente a cui si chiede di estendere la continuazione commesso il17.5.2024 l istante è stato pressoché ininterrottamente detenuto e che peraltro l ultimoepisodio riguarda un caso di piccolo spaccio laddove i precedenti avevano ad oggettocospicue quantità di drogaRilevato in secondo luogo che il giudice dell esecuzione ha fatto discendere dallapredetta osservazione anche la conseguenza che lo stato di tossicodipendenza delcondannato non valesse da solo come collante dei diversi reati a maggior ragione perché* ha subito un protratto e ininterrotto periodo di custodia cautelareRitenuto che si tratti di una motivazione complessivamente adeguata avversata dalricorso con doglianze in punto di fatto in quanto si limita a ribadire la sussistenza deimedesimi indici sintomatici a cui invece il giudice dell esecuzione in modo nient affattoillogico o contraddittorio non ha annesso rilievoRitenuto pertanto che il ricorso si risolve nella sollecitazione di una non consentitavalutazione alternativa degli elementi posti a base della decisione impugnata e che quindideve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della * delleammende* che deve disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimento sianoomesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art. 52 D. * 196/03 in quantodisposto d ufficio e/o imposto dalla legge *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 04/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 04/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E *