Italian Court dismisses appeal claiming prescription expiry due to new 2021 law blocking prescription upon first instance judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the statute of limitations had expired. The appellant argued that the new 2021 law prevented prescription from running after the first-instance judgment, yet the lower courts confirmed the conviction for offenses committed in 2020. The court ruled that the prescription period was validly interrupted by the lawsuit and definitively halted by the first-instance verdict, meaning the limitation period had not yet elapsed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 161-bis cod. pen.; Art. 2, comma 1, lett. c) della legge n. 134 del 2021: The statute of limitations for criminal offenses ceases definitively upon the pronouncement of the first-instance judgment, provided the period has not already expired.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
VESE ORDINANZA Diallo Ismail, nato in GUINEA il 03/05/2000 avverso la sentenza del 17/04/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Ismail Diallo avverso la sentenza con cui in data 17.4.2025 la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Parma del 16.5.2024 di condanna alla pena di otto mesi di reclusione per i reati di cui agli artt. 337 e 651 cod. pen., commessi in data 27.1.2020; Rilevato che con l’unico motivo di ricorso si eccepisce la omessa declaratoria di estinzione della contravvenzione di cui all’art. 651 cod. pen. per effetto del decorso dei termini di prescrizione di cui agli artt. 157 e 161, comma secondo, cod. pen. in data 27.1.2025;
Considerato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto per i reati commessi dall'1.1.2020 si applica la disciplina della prescrizione posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg c/Polichetti, Rv. 288175 - 01), il cui art. art. 2, comma 1, lett. c), ha introdotto l'art. 161-bis cod. pen., ove è previsto che «il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado»; Tenuto conto che, nel caso di specie, il corso della prescrizione è stato dapprima interrotto dal decreto di citazione a giudizio e si è poi bloccato con la emissione della sentenza di primo grado il 16.5.2024, data nella quale i termini di prescrizione del reato di cui all’art. 651 cod. pen. non erano decorsi;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12