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Ordinanza — n. 7413/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding sentencing and non-prosecution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7413/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared Giacomo Halilovic's appeal inadmissible for failing to specify factual or legal grounds against the lower court's decision. Although the appellant broadly criticized the lack of motivation, the appellate court had already addressed specific issues concerning the application of the non-prosecution clause and the substitution of detention with fines. The court rejected the generic complaints, ruling that the appeal did not identify reasons why the original judgment was censurable.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal must identify specific grounds of fact or law; generic complaints regarding the lack of motivation without pointing to specific errors result in inadmissibility.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specific grounds generic complaint rejection non-prosecution clause substitution of detention Italian criminal procedure Cassazione ordinanza semiprigionia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011
E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Giacomo Halilovic avverso la sentenza con cui in data 7.3.2025 la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Bologna del 16.6.2023 alla pena di quattro mesi di arresto per il reato di cui all’art. 73 d.lgs.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

VESE ORDINANZA Halilovic Giacomo, nato a Forlì il 14/01/1994 avverso la sentenza del 07/03/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Giacomo Halilovic avverso la sentenza con cui in data 7.3.2025 la Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Bologna del 16.6.2023 alla pena di quattro mesi di arresto per il reato di cui all’art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011; Considerato che il ricorso avversa la sentenza in termini estremamente generici, lamentando lapidariamente la carenza o la apparenza della motivazione, ma senza muovere alcuna critica specifica, laddove i motivi di appello riguardavano l’applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. e la sostituzione della pena detentiva, che la Corte d’appello ha adeguatamente disatteso con il richiamo ai precedenti numerosi e specifici dell’imputato, tali da non consentire, per un verso, di ritenere il fatto connotato da particolare tenuità, e, per l’altro, di formulare una prognosi favorevole circa la osservanza delle prescrizioni da collegare alla pena sostitutiva;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto mancante della individuazione delle ragioni in fatto o in diritto per cui la sentenza impugnata sarebbe censurabile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/2025 Il