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Ordinanza — n. 7412/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for home detention due to lack of permanent partial incapacity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7412/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of a home detention request based on health grounds. The defendant, an elderly man with a long history of crime and a pre-existing diabetes diagnosis, argued he was partially incapacitated. The court ruled that his condition did not constitute a permanent decline in physical or mental abilities preventing him from performing daily life actions.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 47 ter lett. d L. n. 354/1975; Partial incapacity requires a permanent decline in physical or mental conditions that significantly limits the ability to perform daily life actions, which is absent in this case where the defendant committed crimes after the illness onset and retains the capacity for ordinary daily activities.

Parole chiave

Generato dall'IA
home detention partial incapacity health grounds recidivism diabetes mellitus permanent decline daily life actions

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 47 ter lett. d L. n. 354 del 1975
Art. 52 d.lgs. n. 196/03
!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.
art. 52 d.lgs. n.196/03
!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
1 n. 33339 del 7/7/2021

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Testo completo

!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7412/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 24/02/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 17571/2025* * CC 04/12/2025* * Relatore * 24889/2025* * MONACO* ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a Catania il 02/03/1958avverso l ordinanza del 11/06/2025 del Tribunale di sorveglianza di Tarantodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO* il ricorso proposto dal difensore di * * avverso l ordinanza con cuiin data 11.6.2025 il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha rigettato una istanza didetenzione domiciliare per motivi di salute di condannato ultrasessantenneRilevato che l ordinanza impugnata premettendo che l equipe trattamentale èfavorevole alla detenzione domiciliare per motivi di salute ha ritenuto sulla base delladocumentazione acquisita che le condizioni di salute di * non siano particolarmentegravi e ha preso in considerazione che il condannato abbia commesso reati anche dopol insorgenza della patologia da cui è affetto a dimostrazione del fatto che la patologia stessanon è particolarmente invalidante e comunque pur sempre nel quadro di fondo di unaassenza di revisione critica e di un perdurante pericolo di recidivaConsiderato che il ricorso deduce la violazione dell art. 47 ter lett. d L. n. 354 del1975 il quale richiede ai fini della concessione della detenzione domiciliare che ilrichiedente sia “inabile anche parzialmente”* conto che il requisito della parziale inabilità si riferisce ad una condizione didecadimento non temporaneo delle condizioni psico – fisiche del condannato tale daincidere sulla sua concreta possibilità di svolgere le ordinarie azioni della vita quotidianalimitandone apprezzabilmente la vita sociale e di relazione * 1 n. 33339 del 7/7/2021* * 281789 01* atto sotto questo profilo che l istante ha delinquito fino a gennaio del 2023 afronte di una diagnosi di diabete mellito che risale a molti anni prima sicché è da escludersiche non sia in condizione anche per la natura della patologia concreta di svolgere leordinarie azioni della vita quotidianaRitenuto pertanto che il ricorso sia manifestamente infondato e debba esseredichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende* che si deve disporre che in caso di diffusione del presente provvedimentovengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art. 52 d.lgs. n.196/03 in quanto imposto dalla leggeCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7412/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 24/02/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 17571/2025* * CC 04/12/2025* * Relatore * 24889/2025* * MONACO* ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a Catania il 02/03/1958avverso l ordinanza del 11/06/2025 del Tribunale di sorveglianza di Tarantodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO* il ricorso proposto dal difensore di * * avverso l ordinanza con cuiin data 11.6.2025 il Tribunale di sorveglianza di Taranto ha rigettato una istanza didetenzione domiciliare per motivi di salute di condannato ultrasessantenneRilevato che l ordinanza impugnata premettendo che l equipe trattamentale èfavorevole alla detenzione domiciliare per motivi di salute ha ritenuto sulla base delladocumentazione acquisita che le condizioni di salute di * non siano particolarmentegravi e ha preso in considerazione che il condannato abbia commesso reati anche dopol insorgenza della patologia da cui è affetto a dimostrazione del fatto che la patologia stessanon è particolarmente invalidante e comunque pur sempre nel quadro di fondo di unaassenza di revisione critica e di un perdurante pericolo di recidivaConsiderato che il ricorso deduce la violazione dell art. 47 ter lett. d L. n. 354 del1975 il quale richiede ai fini della concessione della detenzione domiciliare che ilrichiedente sia “inabile anche parzialmente”* conto che il requisito della parziale inabilità si riferisce ad una condizione didecadimento non temporaneo delle condizioni psico – fisiche del condannato tale daincidere sulla sua concreta possibilità di svolgere le ordinarie azioni della vita quotidianalimitandone apprezzabilmente la vita sociale e di relazione * 1 n. 33339 del 7/7/2021* * 281789 01* atto sotto questo profilo che l istante ha delinquito fino a gennaio del 2023 afronte di una diagnosi di diabete mellito che risale a molti anni prima sicché è da escludersiche non sia in condizione anche per la natura della patologia concreta di svolgere leordinarie azioni della vita quotidianaRitenuto pertanto che il ricorso sia manifestamente infondato e debba esseredichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende* che si deve disporre che in caso di diffusione del presente provvedimentovengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art. 52 d.lgs. n.196/03 in quanto imposto dalla legge *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 04/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 04/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E *