Italian Supreme Court dismisses appeal as generic due to failure to challenge the 2020 drug dependency certification date.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and fines. The appellant challenged an appellate court order rejecting a request to apply the continuation rule to crimes committed in 2016, arguing that the court failed to evaluate their drug dependency status. The court found the appeal generic because the appellant did not contradict the objective fact that the drug dependency certification only dated from 2020, making the request for the 2016 crimes unsupported.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 52 D.Lgs. 196/2003: An appeal is inadmissible if it is generic and fails to specifically contradict the objective facts established by the lower court regarding the temporal validity of the certification required for the continuation rule.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7411/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 24/02/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 17567/2025* * CC 04/12/2025* * Relatore * 24866/2025* * MONACO* ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a Roma il 09/11/1981avverso l ordinanza del 27/12/2024 della Corte d appello di Catanzarodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO* il ricorso proposto dal difensore di * * avverso l ordinanza con cuiin data 27.12.2024 la Corte d appello di Catanzaro in funzione di giudice dell esecuzione harigettato una istanza di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati condue sentenze di condanna irrevocabili* altresì la memoria difensiva trasmessa in cancelleria successivamente allafissazione della data per la decisione in camera di consiglioRilevato che il ricorso dopo una lunga premessa di citazioni giurisprudenziali e diconsiderazioni di ordine generale sull istituto della continuazione lamenta essenzialmente lamancata valutazione dello stato di tossicodipendenza del condannato senza tuttaviacontrastare il dato oggettivo preso in considerazione dalla Corte d appello e cioè che lacertificazione di tale stato risultasse solo a far data dal 2020 mentre i reati a cui si chiede diapplicare la disciplina della continuazione sono stati commessi nel 2016Ritenuto pertanto che il ricorso è da considerarsi generico e deve dichiaratoinammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende* che deve disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimentoomettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art. 52 D. * 196/03 inquanto disposto d ufficio e/o imposto dalla leggeCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7411/2026196/2003 e ss.mm.
Roma lì 24/02/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 17567/2025* * CC 04/12/2025* * Relatore * 24866/2025* * MONACO* ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * nato a Roma il 09/11/1981avverso l ordinanza del 27/12/2024 della Corte d appello di Catanzarodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO* il ricorso proposto dal difensore di * * avverso l ordinanza con cuiin data 27.12.2024 la Corte d appello di Catanzaro in funzione di giudice dell esecuzione harigettato una istanza di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati condue sentenze di condanna irrevocabili* altresì la memoria difensiva trasmessa in cancelleria successivamente allafissazione della data per la decisione in camera di consiglioRilevato che il ricorso dopo una lunga premessa di citazioni giurisprudenziali e diconsiderazioni di ordine generale sull istituto della continuazione lamenta essenzialmente lamancata valutazione dello stato di tossicodipendenza del condannato senza tuttaviacontrastare il dato oggettivo preso in considerazione dalla Corte d appello e cioè che lacertificazione di tale stato risultasse solo a far data dal 2020 mentre i reati a cui si chiede diapplicare la disciplina della continuazione sono stati commessi nel 2016Ritenuto pertanto che il ricorso è da considerarsi generico e deve dichiaratoinammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende* che deve disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimentoomettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art. 52 D. * 196/03 inquanto disposto d ufficio e/o imposto dalla legge *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 04/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 04/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E *