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Ordinanza — n. 7410/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to timely challenge the original revocation order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7410/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant attempted to challenge a prior revocation order that had already become final. Although the lower court rejected a subsequent request to revoke that final order based on its irrevocability, the appellant's appeal focused on the original decision which was never properly contested within the statutory deadline. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the required timeliness and dismissed it while ordering the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), Art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it concerns a decision that has become final and was not timely challenged, as the appellant must pursue the correct procedural path for the specific act involved.

Parole chiave

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inadmissible appeal final decision timely challenge procedural deadline cassation review revocation order court costs esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
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Testo completo

VESE ORDINANZA La Rosa Alfio, nato a Catania il 26/10/1984 avverso il decreto del 01/07/2025 del Tribunale di Catania udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Alfio La Rosa avverso il decreto con cui in data 1.7.2025 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza di revoca di un’ordinanza con cui in data 3.3.2025 era stata revocata la sospensione condizionale della pena concessa al condannato con sentenza del Tribunale di Catania in data 25.5.2015; Premesso che con l’ordinanza del 3.3.2025 il giudice dell’esecuzione aveva accolto una istanza del p.m. di revoca della sospensione condizionale, dando espressamente atto del previo svolgimento dell’udienza in pari data, e che in calce al provvedimento risulta annotata come data di irrevocabilità quella del 19.4.2025;

Rilevato che in data 29.5.2025 il difensore di La Rosa ha chiesto la “revoca” di tale ordinanza e che, in seguito alla corretta declaratoria di inammissibilità in data 1.7.2025 da parte del giudice dell’esecuzione in ragione della irrevocabilità del provvedimento, ha proposto in data 10.7.2025 ricorso per cassazione; Considerato, tuttavia, che il ricorso riguarda, in realtà, sempre la prima ordinanza del 3.3.2025 e non si confronta affatto con il motivo della declaratoria di inammissibilità dell’1.7.2025 (ovvero la irrevocabilità della decisione impugnata, senza alcun elemento di novità), seguitando a contestare la legittimità del precedente provvedimento che non aveva tempestivamente impugnato;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 591, comma 1, lett. c), e 585, comma 1. lett. a), cod. proc. pen., in quanto proposto senza l’osservanza dei termini stabiliti dalla legge, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 04