Italian court dismisses appeal as generic, citing lack of specific facts on criminal plot connection.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's lawyer argued that the lower court failed to evaluate the connection between crimes, but the court found the appeal generic because it merely censured the judge without providing specific symptoms of a common criminal design. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary factual detail to challenge the denial of continued execution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a decision denying the application of the continuity rule is inadmissible if it is generic and fails to indicate specific symptoms of the identity of the criminal plot.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
VESE ORDINANZA Cizmic Jachelina, nata a Milano il 17/09/1988 avverso l'ordinanza del 04/07/2025 del G.i.p. dl Tribunale di La Spezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Jachelina Cizmic avverso l’ordinanza con cui in data 4.7.2025 il Tribunale di La Spezia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato una istanza di applicazione della disciplina della continuazione; Rilevato che il ricorso è generico e che, a fronte del provvedimento impugnato che fonda il diniego della continuazione sul difetto di allegazione da parte del condannato di elementi – ulteriori rispetto alla identità dell’indole o alla contiguità temporale – di connessione tra i reati giudicati, si limita a censurare la omessa valutazione da parte del giudice delle sentenze irrevocabili, ma senza in alcun modo indicare dati sintomatici della medesimezza del disegno criminoso;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/2025 Il Consigl