Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7407/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of chronological contiguity and premeditation in execution proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7407/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court rejected the request to apply the continuity rule because it found no chronological contiguity or premeditation between the crimes, despite the appellant's argument that they occurred within six months in adjacent territories. The Supreme Court upheld this decision, ruling that the appellant's factual objections were not sufficient to overcome the lower court's non-manifestly illogical evaluation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 100 c.p.p.; Art. 101 c.p.p.: The continuity rule for recidivism requires chronological contiguity and premeditation; an appeal challenging a lower court's finding of no such elements is inadmissible if the facts are not manifestly illogically evaluated.

Parole chiave

Generato dall'IA
continuity rule recidivism chronological contiguity requirement premeditation criminal intent execution proceedings appeal inadmissible criminal appeal reato continuato concorso ideale unità sotto il profilo della prescrizione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 100 c.p.p.
Art. 101 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

VESE ORDINANZA Scarcella Giuseppe, nato a San Severo il 02/03/1996 avverso l'ordinanza del 06/03/2025 del Tribunale di Foggia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Giuseppe Scarcella avverso l’ordinanza con cui in data 6.3.2025 il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato una istanza di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati con due sentenze di condanna irrevocabili; Rilevato che il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza sulla base dell’osservazione che, al di là della omogeneità dei reati per cui è intervenuta condanna, non è ravvisabile contiguità cronologica e non vi sono elementi indicativi altrimenti di una preordinazione delittuosa;

Considerato che il ricorso oppone, invece, che i reati siano stati commessi in un arco temporale circoscritto (sei mesi) e “in territori contigui”, così articolando doglianze in punto di fatto con cui sollecita la interpretazione alternativa di elementi che il giudice dell’esecuzione ha già valutato in modo non manifestamente illogico; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/2025 Il C