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Ordinanza — n. 7406/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses prisoner's appeal for home detention due to wife's inability to care for disabled child.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7406/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the prisoner's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs. The lower court rejected the request for home detention under Article 47 quinquies of Law 354/1975 because the wife, though recognized as invalid by INPS, was found actively caring for her disabled son at a day center. The Court ruled that the appeal was merely a re-evaluation of facts already assessed by the execution judge without manifest illogical reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 47 quinquies L. n. 354 del 1975; The Court of Execution must independently verify the necessity of alternative measures based on objective evidence, and a request for re-evaluation is inadmissible if the original decision is not manifestly illogical or contradictory.

Parole chiave

Generato dall'IA
home detention alternative prisoner medical conditions family care obligations inadmissible appeal execution supervision court

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 47 quinquies L. n. 354 del 1975
Art. 52 D. Lgs. 196/2003
!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

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Testo completo

!CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7406/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 24/02/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 17545/2025* * CC 04/12/2025* * Relatore * 24615/2025* * MONACO* ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto daLo Giudice * nato a Reggio Calabria il 19/07/1974avverso l ordinanza del 24/04/2025 del Tribunale di sorveglianza di Perugiadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO* il ricorso proposto dal difensore di * Lo Giudice avverso l ordinanzacon cui in data 24.4.2025 il Tribunale di * di Perugia ha rigettato una istanza diapplicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare ex art. 47 quinquies L. n.354 del 1975* che il detenuto ha richiesto la misura in ragione delle condizioni di salutedella moglie riconosciuta invalida dall INPS che non può occuparsi del figlio portatore dihandicapRilevato che il Tribunale di sorveglianza ha rigettato l istanza in quanto da un lato nonè stato possibile accertare le condizioni più recenti della donna perché il medico legaledell * non l ha rinvenuta presso il domicilio e dall altro è risultato dalla relazione dell *che la madre si occupi attivamente del figlio il quale frequenta dal lunedì al venerdì uncentro diurno per persone con disabilitàConsiderato che il ricorso è essenzialmente rivalutativo e sollecita una letturaalternativa degli elementi di fatto già valutati dal giudice dell esecuzione con motivazione nonmanifestamente illogica né contraddittoria che basata sulle risultanze oggettivedell istruttoria compiuta non ha ravvisato la sussistenza della impossibilità di provvedere allacura del figlio minore da parte della madreRitenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della * delle ammende* che deve disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimento sianoomesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art. 52 D. * 196/03 in quantodisposto d ufficio e/o imposto dalla leggeCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7406/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 24/02/2026REPUBBLICA ITALIANALA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 17545/2025* * CC 04/12/2025* * Relatore * 24615/2025* * MONACO* ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto daLo Giudice * nato a Reggio Calabria il 19/07/1974avverso l ordinanza del 24/04/2025 del Tribunale di sorveglianza di Perugiadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO* il ricorso proposto dal difensore di * Lo Giudice avverso l ordinanzacon cui in data 24.4.2025 il Tribunale di * di Perugia ha rigettato una istanza diapplicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare ex art. 47 quinquies L. n.354 del 1975* che il detenuto ha richiesto la misura in ragione delle condizioni di salutedella moglie riconosciuta invalida dall INPS che non può occuparsi del figlio portatore dihandicapRilevato che il Tribunale di sorveglianza ha rigettato l istanza in quanto da un lato nonè stato possibile accertare le condizioni più recenti della donna perché il medico legaledell * non l ha rinvenuta presso il domicilio e dall altro è risultato dalla relazione dell *che la madre si occupi attivamente del figlio il quale frequenta dal lunedì al venerdì uncentro diurno per persone con disabilitàConsiderato che il ricorso è essenzialmente rivalutativo e sollecita una letturaalternativa degli elementi di fatto già valutati dal giudice dell esecuzione con motivazione nonmanifestamente illogica né contraddittoria che basata sulle risultanze oggettivedell istruttoria compiuta non ha ravvisato la sussistenza della impossibilità di provvedere allacura del figlio minore da parte della madreRitenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della * delle ammende* che deve disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimento sianoomesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art. 52 D. * 196/03 in quantodisposto d ufficio e/o imposto dalla legge *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 04/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 04/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE* E GLI * DATI IDENTIFICATIVI A * DELL * 52 *196/03 E *