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Ordinanza — n. 7405/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7405/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7405/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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VESE ORDINANZA Porja Enriko (CUI 02XE1BX), nato in ALBANIA il 14/05/1986 avverso l'ordinanza del 02/07/2025 del Tribunale di sorveglianza di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante; E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Enriko Porja avverso l’ordinanza con cui in data 2.7.2025 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato l’opposizione presentata ex art. 16, comma 9, d.lgs. n. 286 del 1998 contro il decreto di rigetto di applicazione della sanzione alternativa dell’espulsione dal territorio dello Stato; Letta, altresì, la memoria difensiva trasmessa in cancelleria successivamente alla fissazione della data per la decisione in camera di consiglio; Premesso che la richiesta era stata rigettata dal Magistrato di Sorveglianza, in quanto Porja, già espulso nel 2023 dal territorio dello Stato, vi era rientrato illegalmente prima dei termini previsti dalla legge;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 7405/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 16, comma 9, d.lgs. n. 286 del 1998 contro il decreto di rigetto di applicazione della sanzione alternativa dell’espulsione dal territorio dello Stato; Letta, altresì, la memoria difensiva trasmessa in cancelleria successivamente alla fissazione della data per la decisione in camera di consiglio; Premesso che la richiesta era stata rigettata dal Magistrato di Sorveglianza, in quanto Porja, già espulso nel 2023 dal territorio dello Stato, vi era rientrato illegalmente prima dei termini previsti dalla legge;

Parole chiave

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inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento espulsione nonostante gravi patologie inesigibile malgrado lesioni salute adeguamento della pena esenzione dalla pena assistenza riabilitativa
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Testo completo

VESE ORDINANZA Porja Enriko (CUI 02XE1BX), nato in ALBANIA il 14/05/1986 avverso l'ordinanza del 02/07/2025 del Tribunale di sorveglianza di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Enriko Porja avverso l’ordinanza con cui in data 2.7.2025 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato l’opposizione presentata ex art. 16, comma 9, d.lgs. n. 286 del 1998 contro il decreto di rigetto di applicazione della sanzione alternativa dell’espulsione dal territorio dello Stato; Letta, altresì, la memoria difensiva trasmessa in cancelleria successivamente alla fissazione della data per la decisione in camera di consiglio; Premesso che la richiesta era stata rigettata dal Magistrato di Sorveglianza, in quanto Porja, già espulso nel 2023 dal territorio dello Stato, vi era rientrato illegalmente prima dei termini previsti dalla legge;

Considerato che il Tribunale di sorveglianza, confermando il rigetto e respingendo l’opposizione, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui non è reiterabile l'espulsione dello straniero, quale misura alternativa alla detenzione ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nei confronti di un condannato che abbia fatto illegittimamente rientro nel territorio dello Stato prima del decorso di dieci anni dall'esecuzione del provvedimento, giacché, in tal caso, a termini del comma 8 di detto articolo, si ripristina lo stato detentivo del medesimo ai fini dell'esecuzione della residua pena espianda in relazione al titolo per il quale l'espulsione stessa era stata disposta (Sez. 1, n. 38926 del 6/10/2021, Fejzaj, Rv. 282073 – 01;

Sez. 1, n. 15119 del 26/2/2021, Macaj, Rv. 280989 – 01); Rilevato che il ricorso contrasta la decisione prospettando argomenti in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, la quale ultima muove ragionevolmente dalla considerazione che, diversamente opinando, il trasgressore potrebbe giovarsi dell'espulsione tendenzialmente all'infinito, così da pregiudicare l'effetto deterrente del rispristino della carcerazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è d