Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to irrelevant new issues and unproven allegations regarding pardon revocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Gaetano Viavattene inadmissible against the revocation of his pardon. The applicant argued against the factual basis of the revocation but failed to refute the historical data or address the specific legal grounds. The court rejected the appeal because the arguments raised new, unproven issues unrelated to the original pardon revocation decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal against a decision on pardon revocation is inadmissible if it raises issues not pertinent to the revocation request or relies on unproven allegations without refuting the established facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
VESE ORDINANZA Viavattene Gaetano, nato a Palermo il 11/09/1975 avverso l'ordinanza del 01/07/2025 del G.i.p. del Tribunale di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Gaetano Viavattene avverso l’ordinanza con cui in data 1.7.2025 il G.i.p. del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato il beneficio dell’indulto già concesso nella misura di tre anni di reclusione e 2.611 euro di multa; Rilevato che la revoca è stata disposta per avere Viavattenne commesso in data 14.7.2009 – nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della L. n. 241 del 200 – il delitto di rapina impropria, per il quale ha riportato la condanna alla pena di quattro anni di reclusione e 2.667 euro di multa; Considerato che il ricorso, senza confutare i dati storici su cui si fonda la revoca, si articola in due motivi manifestamente infondati, in quanto:
1) con il primo si contesta un errore nella individuazione del provvedimento di cumulo che sarebbe contenuto nell’ordinanza, ma senza in alcun modo spiegare quale influenza esso avrebbe avuto sulla correttezza della decisione;
2) con il secondo si pone, peraltro per il tramite di allegazioni non comprovate, una questione che non era oggetto della decisione impugnata e che non è attinente alla richiesta di revoca dell’indulto avanzata dal p.m. al giudice dell’esecuzione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/2025