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Ordinanza — n. 7400/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismisses appeal on prison food storage and probation prescription issues under Italian penal code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7400/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible regarding a prisoner's request to store food in a freezer and his claim for probation prescription revocation. The lower court upheld the prison administration's refusal of the freezer, citing organizational rules that do not infringe on dietary rights, while rejecting the probation argument due to the prisoner's recidivist status. The court affirmed that the tribunal's reasoning was legally sound and that the appellant failed to demonstrate a violation of specific rights or procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 41-bis ord. pen.; Art. 172 cod. pen.: The court's refusal to grant a prisoner access to a section freezer is lawful as it does not impair the right to healthy nutrition, and the prescription of probation does not apply to recidivists who remained effectively detained despite the formal application of probation.

Parole chiave

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prison food storage recidivist probation penal code prescription administrative autonomy inadmissible appeal misura sostitutiva della detenzione pena privativa della libertà regime penitenziario

Disposizioni normative citate

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Art. 41-bis ord. pen.
E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Alessio Attanasio, detenuto sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis L.
Art. 172 cod. pen.
Art. 172, comma 7 cod. pen.
L. n. 354 del 1975
art. 172 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 5691 del 17/11/2022
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Testo completo

VESE ORDINANZA Attanasio Alessio, nato a Siracusa il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 27/06/2025 del Tribunale di sorveglianza di Sassari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Alessio Attanasio, detenuto sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis L. n. 354 del 1975, avverso l’ordinanza in data 27.6.2025 del Tribunale di sorveglianza di Sassari; Letta, altresì, la memoria difensiva trasmessa in cancelleria successivamente alla fissazione della data per la decisione in camera di consiglio; Rilevato, in primo luogo, che: - con la predetta ordinanza il Tribunale di sorveglianza ha accolto il reclamo dell’amministrazione penitenziaria in ordine all’autorizzazione, che era stata concessa al detenuto dal Magistrato di sorveglianza, a riporre alimenti nel congelatore della sezione, e ciò sulla base dell’osservazione che non c’è alcuna disposizione di legge che lo preveda mentre il detenuto può usare borse frigo con mattonelle refrigeranti; - il ricorso, su questo punto, lamenta la mancanza di motivazione sulla memoria prodotta al Tribunale di Sorveglianza, con cui si chiedeva la declaratoria del reclamo per difetto di specificità, nonché la mancanza di confronto con la doglianza secondo cui ad altri detenuti era stato concesso l’uso del congelatore; - per quanto riportato nel provvedimento impugnato, tuttavia, i motivi di reclamo erano certamente specifici, mentre la disparità di trattamento è rimasta indimostrata e sarebbe comunque ininfluente, in quanto il tribunale di sorveglianza conserva la sua autonomia valutativa rispetto alla diversa posizione di ciascun condannato; - la motivazione dell’ordinanza è conforme al principio secondo cui, in tema di regime penitenziario differenziato previsto dall'art. 41-bis ord. pen., è legittimo il diniego opposto dall'amministrazione penitenziaria alla richiesta del detenuto di utilizzare il frigorifero della sezione di assegnazione per la conservazione di cibi freschi e congelati, in luogo delle borse termiche con tavolette refrigeranti, ammesse all'interno della cella, trattandosi di disposizione organizzativa che non lede il diritto alla sana alimentazione del detenuto (Sez. 1, n. 5691 del 17/11/2022, dep. 2023, Ministero, Rv. 283974 - 01);

Rilevato, in secondo luogo, che: - il Tribunale di sorveglianza, in ordine alla richiesta di prescrizione della libertà controllata, ha rigettato parzialmente l’opposizione di Attanasio, con la quale il detenuto, facendo presente che gli era stata applicata la pena sostitutiva per ventotto giorni, chiedeva l’applicazione dell’art. 172 cod. pen. con revoca della libertà controllata; - il ricorso contesta, in particolare, che Attanasio abbia goduto, dopo la conversione della pena in libertà controllata, di periodi di libertà durante i quali poteva essere eseguita la pena sostitutiva, con la conseguenza che il termine di prescrizione sarebbe validamente decorso; - la motivazione del Tribunale di sorveglianza – che ha rigettato l’istanza, osservando che Attanasio è stato praticamente detenuto quasi ininterrottamente in carcere successivamente all’applicazione della libertà controllata e, dunque, in una condizione che impediva la esecuzione della pena sostitutiva, incompatibile con la restrizione inframuraria – deve essere letta congiuntamente con il conforme provvedimento del Magistrato di sorveglianza, che ha fatto correttamente riferimento anche al disposto dell’art. 172, comma settimo, cod. pen., secondo cui l’estinzione della pena per decorso del tempo non si applica, tra gli altri, ai recidivi e delinquenti abituali, come Attanasio;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore