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Ordinanza — n. 7399/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against parole revocation due to insufficient rehabilitative intent in attempted theft.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7399/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the Bari Supervision Tribunal's revocation of Bruno Matteo's probation. The tribunal revoked the measure because Matteo's attempted theft, committed in a group with tools and similar to past crimes, lacked genuine rehabilitative intent despite a subsequent compensation offer. The court rejected the argument that the tribunal failed to assess overall conduct, ruling that the decision was a valid re-evaluation of facts rather than an error requiring alternative interpretation.

Regesto Legislator

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Art. 176 c.p.s.; Art. 177 c.p.s.: The supervisory tribunal may revoke alternative measures when new conduct demonstrates a lack of genuine rehabilitative intent, and such revocation is not subject to appeal if based on a factual re-evaluation of the offender's behavior.

Parole chiave

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probation revocation rehabilitative intent attempted theft supervision tribunal inadmissible appeal compensation offer criminal record procedura di revisione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 176 c.p.s.
Art. 177 c.p.s.
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Testo completo

VESE ORDINANZA Bruno Matteo, nato a Foggia il 27/06/1992 avverso l'ordinanza del 06/05/2025 del Tribunale di sorveglianza di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Matteo Bruno avverso l’ordinanza con cui in data 6.5.2025 il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha revocato la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale; Rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha revocato la misura a seguito dell’arresto in flagranza di Bruno per tentato furto, ritenendo non sufficiente la successiva remissione di querela della persona offesa previo risarcimento, in quanto la condotta – posta in essere in concorso con tre persone, con la disponibilità di numerosi strumenti atti allo scasso e relativa a un reato della stessa tipologia di quelli già commessi in passato dal condannato – è indicativa della apparenza della revisione critica, senza un autentico intento riabilitante;

Considerato che il ricorso lamenta che nell’ordinanza impugnata non si sia proceduto alla valutazione del comportamento complessivo durante il periodo precedente e della condotta successiva di risarcimento, ma in modo essenzialmente rivalutativo, perché il Tribunale di sorveglianza impugnata, invece, una valutazione di entrambi gli aspetti l’ha svolta, tanto è vero che, da un lato, ha disposto la revoca solo ex nunc e, dall’altro, ha reputato strumentale il risarcimento; Ritenuto, pertanto, che il ricorso si risolva nella sollecitazione di una non consentita lettura alternativa degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sicché deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/2