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Ordinanza — n. 7398/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to valid withdrawal by defense counsel, terminating proceedings and enforcing final judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7398/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible following a formal withdrawal of the request by the defense counsel. The appellant, Antonello Vetere, had previously been convicted of a crime under Article 75 of Legislative Decree 159/2011, and the lower court confirmed an eight-month prison sentence. The court ruled that the withdrawal, made by a lawyer with special power of attorney, validly extinguished the procedural relationship and rendered the judgment final.

Regesto Legislator

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Art. 604 c.p.p.; Art. 605 c.p.p.: The withdrawal of a cassation appeal, validly executed by the defense counsel with special power of attorney, immediately terminates the procedural relationship and renders the contested judgment final and unappealable.

Parole chiave

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withdrawal of appeal special power of attorney finality of judgment procedural extinction defense counsel authority revoca dell'opposizione ritiro dell'atto procedurale tempestività dell'istanza di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 604 c.p.p.
Art. 605 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015
Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023
Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, Rv.
Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015
285663 – 01; Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep.
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Testo completo

VESE ORDINANZA Vetere Antonello, nato a Cosenza il 10/01/1984 avverso la sentenza del 21/01/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Antonello Vetere avverso la sentenza con cui in data 21.1.2025 la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Catanzaro del 20.10.2022 alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; Rilevato che in data 19.11.2025 il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, ha fatto pervenire in cancelleria una dichiarazione di rinuncia all’impugnazione; Considerato che le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato che "la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione" (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821 – 01); Aggiunto, a tal proposito, che è efficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazione sottoscritto dal solo difensore munito di procura speciale, da considerarsi legittimato ad esprimere la volontà dell’interessato di non avvalersi più degli effetti già derivati dall’atto di impugnazione proposto (cfr. Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, Rv. 285663 – 01; Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244 – 01). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/2