Criminal appeal dismissed as personally filed by defendant instead of being signed by a qualified defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it was personally filed by the defendant, Biagio Cassano, rather than being signed by a qualified defense attorney. The court noted that under the Code of Criminal Procedure, appeals against execution orders must be submitted by lawyers registered in the special register to avoid rejection. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 571, cod. proc. pen.: An appeal against any judicial decision must be signed by a defense attorney registered in the special register of the Court of Cassation; failure to comply renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
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VESE ORDINANZA Cassano Biagio, nato a Bari il 27/09/1976 avverso l'ordinanza del 14/03/2025 del G.i.p. del Tribunale di Bari udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Rilevato che avverso l’ordinanza con cui in data 14.3.2025 il G.i.p. del Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato una istanza di applicazione della disciplina del reato continuato, Biagio Cassano ha proposto ricorso per cassazione personalmente; Considerato che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010 – 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/2025 Il Consiglier