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Ordinanza — n. 7392/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against parole denial due to lack of work and housing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7392/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court rejected the request for alternative measures because the convicted drug trafficker lacked employment and a fixed residence, deeming reintegration impossible. The appellate court found the appellant's complaints regarding procedural delays and housing authorization irrelevant to the substantive legal grounds for the original decision.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.s.; Art. 601 c.p.s.: An appeal against a parole denial is inadmissible if the appellant fails to demonstrate a violation of law or a defect in reasoning, particularly when the decision is based on objective facts like the absence of work or housing.

Parole chiave

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parole denial appeal alternative measures rejection lack of employment lack of housing inadmissible appeal drug trafficking conviction procedural delay complaint ritardo ingiustificato nella procedura d'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.s.
Art. 601 c.p.s.
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Testo completo

VESE ORDINANZA Fall Kab, nato a in SENEGAL il 05/03/1986 avverso l'ordinanza del 03/06/2025 del Tribunale di sorveglianza di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Kab Fall avverso l’ordinanza con cui in data 3.6.2025 il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato un’istanza di ammissione alle misure alternative dell’affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare; Premesso che l’istanza è stata rigettata in quanto il condannato è privo di lavoro e di domicilio, sicché il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto che la mancanza di risorse non consenta di ipotizzare un efficace percorso di reinserimento che impedisca la ricaduta nel delitto (si tratta di soggetto condannato anche per spaccio di sostanze stupefacenti);

Rilevato che il ricorso non smentisce le circostanze di fatto evidenziate nel provvedimento, ma lamenta, per un verso, il ritardo nella trattazione dell’istanza, presentata un anno prima quando il condannato disponeva di un domicilio, e, per altro verso, il rigetto di una richiesta di rinvio dell’udienza in attesa del rilascio dell’autorizzazione alla locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica; Considerato che le doglianze attengano a situazioni insuscettibili di integrare violazione di legge (non segnalando la ricorrenza di alcuna delle ragioni che imponessero per legge l’anticipazione o, di contro, l’aggiornamento dell’udienza) ovvero vizio di motivazione (che si è fondata senza alcuna manifesta illogicità su dati oggettivamente sussistenti al momento della decisione);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12