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Ordinanza — n. 7391/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against prison sentence, upholding refusal of suspended sentence due to prior record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7391/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court refused a suspended sentence based on the appellant's extensive criminal history, including specific acts of evasion, and the gravity of the offense committed while physically and mentally altered. The supreme court affirmed this decision, finding the lower court's assessment of dangerousness and compliance with alternative penalty conditions was legally sound and free from error.

Regesto Legislator

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Art. 53, 58, 59 L. n. 689 del 1981; Art. 133 cod. pen.: The refusal of a suspended sentence is justified when the offender's prior record demonstrates a personality inclined to evade authority controls and the current offense was committed under significant psychological or physical alteration, provided the assessment of dangerousness and non-compliance with alternative measures is coherent and legally sound.

Parole chiave

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suspended sentence refusal dangerousness assessment prior criminal record evading authority controls psychological alteration inadmissible appeal court costs and fine abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 53, 58, 59 L. n. 689 del 1981
Art. 133 cod. pen.
art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011
E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Marian Pavaluca avverso la sentenza con cui in data 23.6.2025 la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Marsala per il reato di cui all’art. 75 d.lgs.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

VESE ORDINANZA Pavaluca Marian, nato in ROMANIA il 30/08/2002 avverso la sentenza del 23/06/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Valiante;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di Marian Pavaluca avverso la sentenza con cui in data 23.6.2025 la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Marsala per il reato di cui all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 alla pena di quattro mesi di arresto; Premesso che il ricorso deduce violazione degli artt. 53, 58 e 59 L. n. 689 del 1981 in relazione al rigetto della richiesta di applicazione di una pena sostitutiva; Rilevato che la Corte territoriale ha fondato il diniego in questione sui plurimi precedenti penali dell’imputato, fra cui alcune condotte di evasione sintomatiche di personalità incline a eludere i controlli dell’autorità, nonché sulla gravità del fatto (commesso in stato di alterazione psico-fisica);

Considerato, pertanto, che, sulla base di tali premesse, la sentenza sia approdata del tutto coerentemente a una prognosi di pericolosità e, soprattutto, di inosservanza da parte di Pavaluca delle necessarie prescrizioni correlate alle pene sostitutive, senza incorrere in alcuna violazione di legge ma anzi facendo correttamente applicazione dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., richiamati espressamente dall’art. 58 L. n. 689 del 1981; Ritenuto, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/12/2025