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Ordinanza — n. 7352/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7352/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7352/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAH EBRIM nato il 27/07/1999 avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso è palesemente infondato, oltre che genericamente proposto, non confrontandosi con le ragioni a fondamento della decisione sulla responsabilità, segnatamente con riguardo alla condotta minacciosa consistita nella intrapresa fuga — durata circa quindici minuti - nel traffico cittadino a velocità sostenuta, trasgredendo ogni regola stradale e costringendo gli altri utenti della strada a brusche manovre di emergenza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ',Io ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23.01.2026

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 7352/2026 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ',Io ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23.01.2026

Parole chiave

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delitto di fuga guida nonostante revoca della patente guida in stato di ebbrezza qualificata abbandono del procedimento per infrazione stradale grave intralcio alla circolazione divieto di condurre
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAH EBRIM nato il 27/07/1999 avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso è palesemente infondato, oltre che genericamente proposto, non confrontandosi con le ragioni a fondamento della decisione sulla responsabilità, segnatamente con riguardo alla condotta minacciosa consistita nella intrapresa fuga — durata circa quindici minuti - nel traffico cittadino a velocità sostenuta, trasgredendo ogni regola stradale e costringendo gli altri utenti della strada a brusche manovre di emergenza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ',Io ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23.01.2026