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Ordinanza — n. 7350/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments and repetition of already reviewed issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7350/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a lower court's finding of violent entry into a drug trafficking residence and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these claims because the first argument merely repeated issues already adequately examined and dismissed by the trial judge, while the second was found to be entirely generic and lacking specific factual grounds.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 4 c.p.p.; Art. 363, c. 5 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contains generic arguments unrelated to the specific facts or if it merely reproduces censure already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic arguments repetitive censure Cassation procedure procedural dismissal attenuazione della pena rigore per motivi familiari motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 363, c. 4 c.p.p.
Art. 363, c. 5 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARASCO CARMELA nato a NAPOLI il 16/03/1988 avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione all'affermazione di responsabilità, con riguardo alla frapposizione violenta della ricorrente all'ingresso degli operanti nell'abitazione destinata al traffico di droga;

Ritenuto che il secondo motivo sul diniego delle attenuanti generiche è del tutto genericamente proposto rispetto alle incensurabii ragioni in fatto espresse dalla decisione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23.01.2026