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Ordinanza — n. 7349/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic denial of general mitigation without specific comparison to opposing reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7349/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's sole ground for appeal regarding the denial of general mitigation was found to be too generic, lacking any specific comparison to the opposing reasons cited in the lower court's decision. Although the appellant had renounced other grounds, the court ruled that the appeal failed to substantiate its challenge against the specific reasoning used to determine the penalty.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal must be specific and substantiated; a generic denial of general mitigation without comparing it to the opposing reasons renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal general mitigation specific comparison procedural costs Cassation court penalty reduction generic grounds attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANNA ANTONIO nato a NAPOLI il 04/10/1975 avverso la sentenza del 14/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso sul diniego delle attenuanti generiche è del tutto genericamente formulato senza alcun confronto con le ragioni ostative poste a base della decisione, laddove la rinuncia agli altri motivi è stata comunque valorizzata ai fini della rideterminazione della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23.01.2026