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Ordinanza — n. 7348/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7348/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7348/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCHI GIUSEPPE nato a PALERMO il 29/09/1982 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso sull'affermazione di responsabilità è del tutto genericamente formulato senza alcun confronto con le ragioni poste a base della decisione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23.01.2026

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 7348/2026 — snpen · Corte di Cassazione: P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23.01.2026

Parole chiave

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mancata prova di parzialità inverosimiglianza delle persecuzioni allegazioni insufficientemente motivate cognizione del ricorso per cassazione dubbi sull'imparzialità inosservanza delle norme sulla competenza
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCHI GIUSEPPE nato a PALERMO il 29/09/1982 avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso sull'affermazione di responsabilità è del tutto genericamente formulato senza alcun confronto con le ragioni poste a base della decisione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23.01.2026