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Ordinanza — n. 7345/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and unexamined, upholding lower court's liability finding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7345/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a liability finding based on his absence from his home during a control and the lack of justification for this absence. The court rejected these arguments as the first ground was already adequately examined and dismissed the second as generic, noting the appellant failed to provide specific interlocution to contest the responsibility assertion.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic or if they merely reproduce censure already adequately examined and dismissed by the court of first instance with correct legal arguments.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds reproductive censure liability finding procedural costs omissione di soccorso inadempimento reiterato difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIELLO MANUEL nato a ENNA il 21/05/1994 avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione all'affermazione di responsabilità, con riguardo alla M sua assenza dal domicilio al momento del controllo; Ritenuto che il secondo motivo sulla mancata giustificazione da parte dell'imputato è genericamente proposte rispetto alla corretta valutazione dell'assenza di qualsiasi interlocuzione dell'imputato per contestare l'affermazione di responsabilità, a fronte della deduzione difensiva del rispetto delle prescrizioni;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23.01.2026