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Ordinanza — n. 7343/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for non-joinder of recidiva issue and generic plea on mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7343/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances but failed to specifically address the statutory incompatibility between recidiva and such mitigation under Article 69, Paragraph 4 of the Penal Code. The court ruled that the sole ground regarding recidiva was not properly raised in the second instance, while the general plea on mitigation was insufficiently substantiated against the statutory bar.

Regesto Legislator

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Art. 69, comma 4, cod. pen.; Art. 99, comma 4, cod. pen.: An appeal is inadmissible if the sole ground concerns a question not raised in the second instance, and generic pleas on mitigating circumstances fail to specifically rebut the statutory incompatibility with recidiva.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility recidiva statutory bar generic mitigating circumstances non-joinder of issue second instance omission recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 69, comma 4, cod. pen.
Art. 99, comma 4, cod. pen.
in presenza di recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATROCIELLO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 07/08/1976 avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, quanto alla recidiva, ha ad oggetto questione non dedotta in appello; quanto alla prevalenza delle attenuanti generiche, è genericamente proposto rispetto alla ritenuta ostatività ex art. 69, comma 4, cod. pen. in presenza di recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 01.2026