Ordinanza — n. 7339/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINTO GIOVANNI (CUI 06UYX3V) nato a TORRE DEL GRECO il 03/06/1988 avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure mosse con il primo motivo di ricorso in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla eccessività della pena sono manifestamente infondate, oltre che genericamente proposte rispetto al corretto esercizio del potere discrezionale demandato al giudice di merito che ha considerato ostativi plurimi elementi riferiti alla gravità della condotta e alla stessa condotta processuale inizialmente tenuta, essendo considerato il tardivo contributo ai fini del ridimensionamento della pena, così da giustificare il modesto discostannento dal minimo edittale;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 7339/2026 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINTO GIOVANNI (CUI 06UYX3V) nato a TORRE DEL GRECO il 03/06/1988 avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure mosse con il primo motivo di ricorso in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla eccessività della pena sono manifestamente infondate, oltre che genericamente proposte rispetto al corretto esercizio del potere discrezionale demandato al giudice di merito che ha considerato ostativi plurimi elementi riferiti alla gravità della condotta e alla stessa condotta processuale inizialmente tenuta, essendo considerato il tardivo contributo ai fini del ridimensionamento della pena, così da giustificare il modesto discostannento dal minimo edittale;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINTO GIOVANNI (CUI 06UYX3V) nato a TORRE DEL GRECO il 03/06/1988 avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure mosse con il primo motivo di ricorso in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla eccessività della pena sono manifestamente infondate, oltre che genericamente proposte rispetto al corretto esercizio del potere discrezionale demandato al giudice di merito che ha considerato ostativi plurimi elementi riferiti alla gravità della condotta e alla stessa condotta processuale inizialmente tenuta, essendo considerato il tardivo contributo ai fini del ridimensionamento della pena, così da giustificare il modesto discostannento dal minimo edittale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/01/2026