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Ordinanza — n. 7336/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic factual allegations regarding drug possession and disposal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7336/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Roberto Barricelli inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant raised a generic argument regarding responsibility for possessing and disposing of mixed-quality drugs to evade control, which the court found insufficient. Consequently, the appeal was rejected because the claim lacked specific factual grounds distinct from the lower court's findings on double-quality drug distribution.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are generic and do not specifically challenge the factual findings of the lower court regarding the defendant's conduct and the nature of the contraband.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic factual allegations drug possession disposal mixed quality contraband procedural costs award reati qualificati contro gli stupefacenti doppia punibilità traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363-ter c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARRICELLI ROBERTO nato a BENEVENTO il 13/05/1985 avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che l'unico motivo riguardante la affermazione di responsabilità è genericamente proposto per ragioni in fatto rispetto alle ragioni del doppio confome accertamento in ordine alla destinazione a terzi dello stupefacente di duplice qualità, suddiviso in dosi già confezionate (pari a complessive 24 per mariuhana e 7 per la cocaina), in uno al contegno del ricorrente volto a sfuggire al controllo disfacendosi della droga; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/01/2026