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Ordinanza — n. 7334/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds and manifestly unfounded arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7334/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued regarding health-related removal from home, a mitigating circumstance under Article 385 of the Penal Code, and recidivism. The court rejected these claims as either repetitive of previously examined issues, manifestly unfounded regarding late-night re-entry, or generic without specific negative value assessment.

Regesto Legislator

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Art. 385, comma 4, cod. pen.; Art. 366, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of prior rulings, manifestly unfounded based on established facts, or generically proposed without specific argumentation regarding judicial discretion.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds manifestly unfounded judicial discretion recidivism assessment mitigating circumstance procedural costs recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 385, comma 4, cod. pen.
Art. 366, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANGEMI ALBERTO nato a ERICE il 12/02/1971 avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso é riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione all'affermazione di responsabilità, con riguardo alle addotte ragioni di salute dell'allontanamento dal domicilio; Ritenuto che il secondo motivo sulla attenuante di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen.

è manifestamente infondato rispetto alla sua ineccepibile esclusione sulla base del mero rientro del ricorrente nell'abitazione a notte fonda; Ritenuto che il terzo motivo sulla recidiva è genericamente proposto rispetto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito al riguardo della valenza negativa dei numerosi precedenti / anche specifici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23.01.202