Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds and manifestly unfounded arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued regarding health-related removal from home, a mitigating circumstance under Article 385 of the Penal Code, and recidivism. The court rejected these claims as either repetitive of previously examined issues, manifestly unfounded regarding late-night re-entry, or generic without specific negative value assessment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385, comma 4, cod. pen.; Art. 366, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of prior rulings, manifestly unfounded based on established facts, or generically proposed without specific argumentation regarding judicial discretion.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANGEMI ALBERTO nato a ERICE il 12/02/1971 avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso é riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione all'affermazione di responsabilità, con riguardo alle addotte ragioni di salute dell'allontanamento dal domicilio; Ritenuto che il secondo motivo sulla attenuante di cui all'art. 385, comma 4, cod. pen.
è manifestamente infondato rispetto alla sua ineccepibile esclusione sulla base del mero rientro del ricorrente nell'abitazione a notte fonda; Ritenuto che il terzo motivo sulla recidiva è genericamente proposto rispetto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito al riguardo della valenza negativa dei numerosi precedenti / anche specifici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23.01.202