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Ordinanza — n. 7329/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic reproach and manifestly unfounded arguments regarding criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7329/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a lower court's finding of responsibility for offensive expressions made in a bar and claimed non-application of a specific criminal code provision. The court rejected these claims as generic repetitions of previously examined arguments and manifestly unfounded given the overall gravity of the appellant's conduct.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely repeats arguments already adequately examined by the court of first instance without new grounds, or if the alleged errors are manifestly unfounded in light of the established facts.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic reproach manifestly unfounded criminal liability procedural costs Cassa delle ammende offensive expressions motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che il secondo motivo sulla omessa applicazione della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOW EL HADJI nato il 15/05/1982 avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è genericamente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione all'affermazione di responsabilità, con riguardo alla offensività delle espressioni pubblicamente pronunciate dinanzi a un bar (v. pg. 3);

Ritenuto che il secondo motivo sulla omessa applicazione della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen. è manifestamente infondato, oltre che genericamente proposto, rispetto alla ineccepibile considerazione della ostativa gravità della complessiva condotta del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23.01.2026