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Ordinanza — n. 7328/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and unfounded regarding cocaine quantity and sentencing discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7328/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's rejection of a minor offense hypothesis and the denial of general mitigating circumstances. The court ruled the arguments generic and unfounded, noting the high purity of the cocaine and the correct exercise of the trial judge's discretionary powers.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: Appeals must be specific and substantiated; generic complaints regarding sentencing discretion or rejected minor offense hypotheses are inadmissible when the lower court's findings on drug purity and quantity are correct.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaint cocaine quantity sentencing discretion minor offense hypothesis procedural costs drug purity attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QENDRO SHKELQIM nato il 28/04/1976 avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso é genericamente proposto, oltrek manifestamente infondato, rispetto alle ragioni poste a base del disconoscimento della ipotesi lieve, del tutto correttamente giustificato, considerando l'elevato grado di purezza (90%) del consistente quantitativo di cocaina (gr. 229) nel contesto attrezzato accertato;

Ritenuto che generica è la censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche rispetto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito ( v. pg. 12); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/01/2026