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Ordinanza — n. 7327/2026 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed as inadmissible due to generic filing and failure to justify denial of minor drug offense status.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7327/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant, Maria Rossi, challenged a lower court's refusal to recognize a minor offense status based on the high quantity of 198 doses of drugs found in an illicit delivery to her detained son. The court rejected the appeal because it was filed generically without specific arguments and was manifestly unfounded given the substantial quantity involved.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal must be specific and substantiated; a generic appeal lacking concrete arguments regarding the denial of minor offense status is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic filing minor offense status drug quantity procedural costs traffico grave di stupefacenti dipendenza da sostanze messa in pericolo del figlio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSI MARIA nato a PESCARA il 20/09/1961 avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il ricorso é genericamente proposto, oltre manifestamente infondato, rispetto alle ragioni poste a base del disconoscimento della ipotesi lieve, del tutto correttamente giustificato, considerando l'elevato numero di dosi ricavabili (198) dallo stupefacente inviato in modo occulto al figlio detenuto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna deltk, ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna iltricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/01/2026