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Ordinanza — n. 7326/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7326/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7326/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCIANI MORENO nato a SANT'ELPIDIO A MARE il 30/07/1966 avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è genericamente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione all'affermazione di responsabilità, con riguardo alla presenza di più persone (v. pg. 4); Ritenuto che il secondo motivo sulla dosimentria della pena e l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche è manifestamente infondato e proposto per inammissibili questioni in fatto rispetto al corretto esercizio del potere discrezionale che ha considerato, al riguardo, i numerosissimi precedenti a carico;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 7326/2026 — snpen · Corte di Cassazione: pg. 4); Ritenuto che il secondo motivo sulla dosimentria della pena e l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche è manifestamente infondato e proposto per inammissibili questioni in fatto rispetto al corretto esercizio del potere discrezionale che ha considerato, al riguardo, i numerosissimi precedenti a carico;

Parole chiave

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motivi di cassazione attenuazione della pena condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale impugnabilità della decisione di rinvio risarcimento per errore giudiziario
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCIANI MORENO nato a SANT'ELPIDIO A MARE il 30/07/1966 avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è genericamente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione all'affermazione di responsabilità, con riguardo alla presenza di più persone (v. pg. 4); Ritenuto che il secondo motivo sulla dosimentria della pena e l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche è manifestamente infondato e proposto per inammissibili questioni in fatto rispetto al corretto esercizio del potere discrezionale che ha considerato, al riguardo, i numerosissimi precedenti a carico;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23.01.2026