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Ordinanza — n. 7324/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding confiscation of funds due to lack of proven legitimate origin.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7324/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Giovanni Di Risio's appeal inadmissible regarding the confiscation of funds. The court found the arguments manifestly unfounded because the lower court correctly applied the law to the specific facts of the money laundering case. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the fines fund.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 4 d.P.R. n. 309/90; Art. 12-sexies d.l. 306/1992: An appeal challenging the confiscation of funds is inadmissible if the lower court correctly applied the statutory presumption of illicit origin in the absence of justified provenance.

Parole chiave

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confiscation of funds money laundering legitimate origin inadmissible appeal Cassa delle ammende sanzioni pecuniarie confisca dei proventi di reato appropriazione indebita di fondi

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 4 d.P.R. n. 309/90
Art. 12-sexies d.l. 306/1992
309/90 - ha correttamente applicato l'ipotesi di cui all'art. 12-sexies d.l. 306/1992 in assenza di giustificazione della provenienza della cospicua somma di denaro trovata in possesso del ricorrente (v.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI RISIO GIOVANNI nato a ATESSA il 24/02/1973 avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che le censure mosse con l'unico motivo di ricorso in ordine alla disposta confisca del denaro sono manifestamente infondate, oltre che genericamente proposte rispetto alle ragioni della sentenza che - in costanza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/90 - ha correttamente applicato l'ipotesi di cui all'art. 12-sexies d.l. 306/1992 in assenza di giustificazione della provenienza della cospicua somma di denaro trovata in possesso del ricorrente (v. pg. 4);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/01/2026