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Ordinanza — n. 7320/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to procedural defect under Art. 444 of Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7320/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's judgment lacked motivation regarding the prerequisites of Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim, ruling that such a challenge cannot be raised under the procedural rules of Article 444 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 444 c.p.p.: An appeal challenging the lack of motivation regarding the prerequisites of Article 129 of the Code of Criminal Procedure is inadmissible under the procedural rules of Article 444.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of motivation defect Article 129 Code of Criminal Procedure Article 444 Code of Criminal Procedure procedural defect rejection Cassa delle ammende fine Corte di Cassazione ruling motivi di rigore

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 444 cod. proc. pen.
è proposto per ragioni non consentite dal rito ex art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
art. 129 cod. proc. pen
art. 444 cod. proc. pen
è proposto per ragioni non consentite dal rito ex art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAHIRI AMINE nato il 22/02/1999 avverso la sentenza del 17/04/2025 del TRIBUNALE di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 26677/25- DE PLANO OSSERVA Ritenuto che il ricorso in ordine al difetto di motivazione in ordine ai presupposti ex art. 129 cod. proc. pen. è proposto per ragioni non consentite dal rito ex art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23.01.20