Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7318/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for lack of procedural standing under Art. 444 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7318/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's judgment lacked sufficient motivation regarding the prerequisites of Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim, ruling that such a challenge cannot be raised under the procedural rules of Article 444 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 129 c.p.p.; Art. 444 c.p.p.: An appeal challenging the lack of motivation regarding the prerequisites of Article 129 of the Code of Criminal Procedure is inadmissible under the procedural rules of Article 444 of the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility lack of motivation Article 129 Code of Criminal Procedure Article 444 Code of Criminal Procedure procedural standing Cassazione Roma procedural costs annullamento del lodo arbitrale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 c.p.p.
Art. 444 c.p.p.
è proposto per ragioni non consentite dal rito ex art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen
art. 444 cod. proc. pen
è proposto per ragioni non consentite dal rito ex art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJOKA TAULANT nato il 31/10/1983 avverso la sentenza del 27/05/2025 del TRIBUNALE di AREZZOudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 26666/25- DE PLANO OSSERVA Ritenuto che il ricorso in ordine al difetto di motivazione in ordine ai presupposti ex art. 129 cod. proc. pen. è proposto per ragioni non consentite dal rito ex art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23.01.2