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Ordinanza — n. 7317/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on drug trafficking charges due to generic and unfounded arguments regarding pusher role.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7317/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Daniela Maniscalco inadmissible and ordered her to pay court costs and a fine. The court found the appeal generic and unfounded because it failed to address specific facts regarding the quality, quantity, and packaging of the drugs, nor did it challenge the context of the street sale that established her role as a pusher. Consequently, the lower court's conviction for drug trafficking was upheld without further review.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 360 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it is generic and unfounded, failing to substantiate arguments regarding the specific circumstances of drug trafficking that would alter the conviction of the accused's role.

Parole chiave

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drug trafficking appeal generic appeal inadmissibility pusher role evidence drug packaging analysis street sale context Corte di Cassazione criminal procedure Italy traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 360 c.p.c.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANISCALCO DANIELA nato a ROMA il 23/11/2004 avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; è OSSERVA Ritenuto che il ricorso é genericamente proposto, oltre manifestamente infondato, rispetto alle ragioni poste a base della esclusione della ipotesi di cui all'art. 131-bis cod. pen., correlate alla qualità, quantità e modalità di confezionamento della sostanza detenuta inonchè del contesto della piazza di spaccio in cui è stata accertata la detenzione, espressive di un ruolo di pusher; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/01/2026