Ordinanza — n. 7315/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPIZZI PASQUALE nato a PALERMO il 18/07/1980 avverso la sentenza del 21/05/2025 del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 26653/25- DE PLANO OSSERVA Ritenuto che il ricorso in ordine all'erroneo computo della pena è proposto per ragioni non consentite dal rito ex art. 444 cod. proc. pen., non versandosi in pena illegale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23.01.2
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 7315/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., non versandosi in pena illegale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23.01.2
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPIZZI PASQUALE nato a PALERMO il 18/07/1980 avverso la sentenza del 21/05/2025 del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 26653/25- DE PLANO OSSERVA Ritenuto che il ricorso in ordine all'erroneo computo della pena è proposto per ragioni non consentite dal rito ex art. 444 cod. proc. pen., non versandosi in pena illegale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23.01.2