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Ordinanza — n. 7314/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for non-compliance with agreed sentencing procedure rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7314/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Mauro Lombardi's appeal regarding the sanctioning treatment inadmissible. The appellant challenged the 2025 appellate court judgment, arguing for a specific procedural review of the penalty. The court ruled that the appeal was filed for reasons not permitted by the agreed sentencing procedure, leading to dismissal and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 133 c.p.p.; Art. 134 c.p.p.: An appeal against a sanctioning treatment must comply with the agreed sentencing procedure; appeals filed for reasons outside this framework are inadmissible.

Parole chiave

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agreed sentencing procedure sanctioning treatment appeal procedural inadmissibility Cassation dismissal non-compliant appeal riesame dell'entità pena modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 133 c.p.p.
Art. 134 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI MAURO nato a ROMA il 12/02/1969 avverso la sentenza del 12/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 26633/25- DE PLANO OSSERVA Ritenuto che il ricorso in ordine al trattamento sanzionatorio è proposto per ragioni non consentite dal rito concordato sulla pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23.01.20