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Ordinanza — n. 7311/2026 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal as withdrawn, ordering payment of court costs and fines to the state.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7311/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant voluntarily withdrew the request before the hearing. The appellant, Iskhakov Yegor, had previously filed a challenge against a first-instance judgment but subsequently renounced the proceedings. Consequently, the court ordered the appellant to pay the procedural costs and a fine of three thousand euros to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 444 cod. proc. pen.; Art. 360 c.p.p.: A voluntary withdrawal of an appeal renders the proceeding moot, leading to the declaration of inadmissibility and the imposition of costs on the appellant.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal inadmissibility of proceedings court costs and fines renunciation of litigation procedural economy principle condono delle spese procedurali conseguenze del ritiro impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 360 c.p.p.
art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ISKHAKOV YEGOR (CUI 05SK4BR) nato il 13/02/2003 avverso la sentenza del 29/05/2025 del GIP TRIBUNALE di RIMINIudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 26592/25- DE PLANO OSSERVA Rilevato che il ricorrente ha rinunciato al ricorso proposto avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23.01.20