Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive arguments and manifestly unfounded second ground.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The first ground was rejected as repetitive because the lower court already correctly excluded the front yard from the definition of the defendant's residence regarding escape integration. The second ground was dismissed as manifestly unfounded and based on inadmissible factual questions. Consequently, the appeal failed to overcome the procedural bars established by the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are repetitive of issues already adequately examined by the court of first instance with correct legal arguments, or if they are manifestly unfounded and based on inadmissible factual questions.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCHETTINI PIERO nato a MAGLIANO SABINA il 01/09/1965 avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI;OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione all'affermazione di responsabilità, con riguardo alla esclusione - conforme alla costante giurisprudenza di legittimità - del cortile antistante la abitazione dell'imputato dalla nozione di abitazione ai fini della integrazione della evasione, trattandosi di area esterna comune a più villette costituenti il comprensorio;
Ritenuto che il secondo motivo sul reato di cui al capo 2 è manifestamente infondato e proposto per inammissibili questioni in fatto; Ritenuto che alle conclusioni indicate non osta la memoria difensiva, segnatamente volta a sostegno del primo motivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23.01.2026