Ordinanza — n. 7306/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCIRE GIAMPIERO nato il 25/07/1962 MONTECCHIANI LUIGI nato a ROMA il 19/04/1952 avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 26480/25- DE PLANO OSSERVA Ritenuto che i ricorsi vertono sulla mancata considerazione dei presupposti di cui all'art. 129 cod. proc, pen. e sulla determinazione della pena, così risultando proposti per ragioni non consentite dal rito concordato sulla pena; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23.01.2
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 7306/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc, pen. e sulla determinazione della pena, così risultando proposti per ragioni non consentite dal rito concordato sulla pena; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23.01.2
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCIRE GIAMPIERO nato il 25/07/1962 MONTECCHIANI LUIGI nato a ROMA il 19/04/1952 avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI; 26480/25- DE PLANO OSSERVA Ritenuto che i ricorsi vertono sulla mancata considerazione dei presupposti di cui all'art. 129 cod. proc, pen. e sulla determinazione della pena, così risultando proposti per ragioni non consentite dal rito concordato sulla pena; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23.01.2