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Ordinanza — n. 7181/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 7181/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7181/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IUCULANO PASQUALE FRANCESCO nato a CASTELVETRANO il 17/03/1993 avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; Letto il ricorso di Iuculano Pasquale Francesco; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, tenuto conto della riqualificazione della condotta contestata nella fattispecie di incauto acquisto, è manifestamente infondato in quanto, considerato che il reato è stato commesso il 21 agosto 2019 e che, in tema di prescrizione, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica la disciplina prevista dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. riforma Orlando), al termine di prescrizione di quattro anni previsto per le ipotesi contravvenzionali, aumentato di un anno per effetto dell'interruzione, deve aggiungersi un ulteriore periodo di un anno e sei mesi di sospensione e, pertanto, il reato non risulta ancora prescritto; osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e alla mancata sostituzione della pena, seppure quest'ultima non espressamente richiesta in sede di appello, è manifestamente infondato poiché le argomentazioni con cui la Corte di merito ha escluso la sussistenza dei presupposti applicativi della causa di non punibilità sono esenti da vizi logici e giuridici, avendo commesso l'imputato diversi reati, anche della stessa indole (si veda, in particolare, pag. 2); che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice d'appello non può disporre la sostituzione "ex officio" nel caso in cui, nell'atto di gravame, non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta al riguardo, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell'appello (Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024, dep. 2025, Lo, Rv. 287460 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 7181/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 103 (cd. riforma Orlando), al termine di prescrizione di quattro anni previsto per le ipotesi contravvenzionali, aumentato di un anno per effetto dell'interruzione, deve aggiungersi un ulteriore periodo di un anno e sei mesi di sospensione e, pertanto, il reato non risulta ancora prescritto; osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e alla mancata sostituzione della pena, seppure quest'ultima non espressamente richiesta in sede di appello, è manifestamente infondato poiché le argomentazioni con cui la Corte di merito ha escluso la sussistenza dei presupposti applicativi della causa di non punibilità sono esenti da vizi logici e giuridici, avendo commesso l'imputato diversi reati, anche della stessa indole (si veda, in particolare, pag. 2); che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice d'appello non può disporre la sostituzione "ex officio" nel caso in cui, nell'atto di gravame, non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta al riguardo, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell'appello (Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024, dep. 2025, Lo, Rv. 287460 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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mancata attuazione degli accordi illeciti termine di sospensione incitamento a violare o a rescindere un contratto infrazione commessa per negligenza durata dell'infrazione riduzione del prezzo di compravendita
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IUCULANO PASQUALE FRANCESCO nato a CASTELVETRANO il 17/03/1993 avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Iuculano Pasquale Francesco; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, tenuto conto della riqualificazione della condotta contestata nella fattispecie di incauto acquisto, è manifestamente infondato in quanto, considerato che il reato è stato commesso il 21 agosto 2019 e che, in tema di prescrizione, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 si applica la disciplina prevista dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. riforma Orlando), al termine di prescrizione di quattro anni previsto per le ipotesi contravvenzionali, aumentato di un anno per effetto dell'interruzione, deve aggiungersi un ulteriore periodo di un anno e sei mesi di sospensione e, pertanto, il reato non risulta ancora prescritto; osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contestano la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e alla mancata sostituzione della pena, seppure quest'ultima non espressamente richiesta in sede di appello, è manifestamente infondato poiché le argomentazioni con cui la Corte di merito ha escluso la sussistenza dei presupposti applicativi della causa di non punibilità sono esenti da vizi logici e giuridici, avendo commesso l'imputato diversi reati, anche della stessa indole (si veda, in particolare, pag. 2); che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice d'appello non può disporre la sostituzione "ex officio" nel caso in cui, nell'atto di gravame, non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta al riguardo, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell'appello (Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024, dep. 2025, Lo, Rv. 287460 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 gennaio 2026 Il Consigliere estensore «